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" Due Diligence Ambientale "
La
“Due Diligence”, termine composto proveniente
dall’esperienza anglo-americana che può essere
tradotto con l’espressione “dovuta diligenza”,
è un processo investigativo e conoscitivo volto a
valutare l’adeguatezza normativa di determinate attività
di un’impresa, diretto cioè a stabilire i possibili
rischi cui è sottoposta una determinata società
o un ramo della stessa.
Gli obiettivi della Due Diligence possono essere molteplici:
vagliare possibili operazioni di acquisizione di partecipazioni,
totalitarie, di maggioranza ovvero integranti una minoranza
qualificata, oppure valutare la fattibilità di operazioni
straordinarie (ad esempio fusioni o scissioni), o considerare
l’opportunità di aderire ad una quotazione
in borsa o ancora ad un aumento di capitale.
La profonda diversità delle operazioni nel cui contesto
una Due Diligence viene attivata condiziona le sue specifiche
finalità e modalità di svolgimento, che peraltro
possono essere influenzate anche da circostanze di fatto
contingenti, quali il permanere o meno del cedente nell’impresa
oggetto dell’operazione di acquisizione.
2.
A chi può interessare?
I
soggetti che possono richiederla sono:
- proprietari d’impresa o soci di maggioranza;
- eventuali acquirenti – investitori;
- istituti di credito a cui siano stati richiesti finanziamenti;
- società di revisione contabile;
- società che devono intrattenere rapporti con un’azienda
verificata;
- organi societari a cui compete ex lege un controllo e/o
una verifica degli adempimenti imposti dalla legge o dallo
statuto societario.
3.
Tipologie di Due Diligence
Esistono
diversi tipi di Due Diligence:
Due Diligence di mercato: questa operazione viene richiesta
da parte degli investitori che non conoscono in maniera
approfondita il relativo mercato specifico nel quale sono
intenzionati a investire, consentendo loro di comprendere
il mercato e il suo posizionamento in tale sfera. Ciò
permette di poter valutare i risultati di tale indagine
con il business plan dell’azienda nella quale si intende
investire.
Due Diligence finanziaria: questa operazione rappresenta
una vera e propria analisi di tutti i dati economici, finanziari,
storici, finalizzata a una vera e propria valutazione complessiva
dei piani d’impresa.
Due Diligence legale: questa operazione effettua una valutazione
sotto il mero profilo legale delle problematiche a cui l’azienda
potrebbe andare incontro. Questa analisi inizia con la valutazione
delle possibili cause pendenti in giudizio, della conformità
legale a 360° dei siti aziendali, ai contratti stipulati
con i fornitori e con società terze per possibili
future vertenze fino alla situazione dei contratti di lavoro
dei propri dipendenti e dei dirigenti.
Due Diligence fiscale: questa operazione è finalizzata
a prendere in considerazione e valutazione tutti gli aspetti
fiscali dell’azienda stessa, con particolare riferimento
ai possibili contenziosi pendenti in materia fiscale, alla
strutturazione fiscale dell’operazione di acquisizione
e alle possibili strategie di disinvestimento o ai possibili
benefici fiscali.
Due Diligence ambientale: questa operazione si concretizza
con un’attenta analisi dell’applicabilità
delle normative in materia ambientale, con riferimento sia
alla situazione attuale dell’azienda sia ai rischi
per il futuro. In particolare, viene effettuato un confronto
tra le modalità di svolgimento delle attività
aziendali con il pieno rispetto della legislazione ambientale
vigente e i regolamenti ambientali. Oggetto dell’analisi
è l’organizzazione interna aziendale predisposta
per gestire ed evitare problematiche ambientali, evidenziando
i possibili impatti degli aspetti ambientali sull’attività
dell’azienda e valutando, nello specifico, i casi
e la gestione di problematiche ambientali già accadute.
Al di là della distinzione qualitativa di cui sopra,
la due diligence può essere distinta anche in base
ad un criterio quantitativo in:
Full Due Diligence: l’operazione è svolta a
360° alla ricerca di non conformità normativa
delle attività d’impresa;
Limited Due Diligence: la verifica procede per singoli obiettivi
di valutazione su determinati rami d’azienda o unità
operative.
4.
Da chi viene svolta
L’attività
di due diligence viene svolta da professionisti competenti
nelle diverse materie (come avvocati, commercialisti, consulenti
tecnici), i quali non debbono necessariamente avvalersi
della fondamentale collaborazione di membri interni della
società-committente.
5. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
I requisiti che debbono sussistere in capo all’OdV
sono così individuati dalla giurisprudenza:
- indipendenza e autonomia: sono fondamentali affinché
l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività
gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività
di controllo. E’ pertanto indispensabile che all’OdV
non vengano attribuiti compiti operativi che, rendendolo
partecipe di decisioni ed attività operative, ne
minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento
delle verifiche sui comportamenti e sul modello. Tali requisiti
si possono pertanto ottenere garantendo all’OdV una
posizione gerarchica la più elevata possibile, e
prevedendo una attività di reporting al vertice aziendale,
ovvero al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: l’OdV deve essere qualificato
professionalmente per poter svolgere efficacemente l’attività
assegnata; in particolare ci si riferisce alla competenza
in relazione alle attività ispettive, ma anche alla
competenza consulenziale e a quella di tipo giuridico-penalistico.
In secondo luogo è opportuno che i membri possiedano
oltre alle competenze professionali richieste, requisiti
soggettivi tali da garantire ulteriormente indipendenza
e autonomia come per esempio l’onorabilità,
l’assenza di conflitti di interesse e di relazioni
di parentela con gli organi sociali e con il vertice;
- continuità di azione: è indispensabile che
l’OdV, in aziende di grandi dimensioni, sia creato
come una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno
all’attività di vigilanza sul modello. Per
questo motivo deve essere una struttura interna, sì
da garantire la continuità dell’attività
di vigilanza, curare l’attuazione del Modello e assicurarne
il costante aggiornamento e non svolgere mansioni operative
che possano condizionare la visione d’insieme delle
attività aziendali che ad esso si richiede.
All’OdV è affidato il compito di vigilare:
· sull’osservanza del Modello da parte di dipendenti,
degli Organi Sociali e dei Consulenti;
· sull’efficacia e adeguatezza del Modello
in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva
capacità di prevenire la commissione dei reati;
· sull’opportunità di aggiornamento
del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento
dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali
e/o normative.
L’OdV deve inoltre operare:
· ex ante (adoperandosi ad esempio per la formazione
ed informazione del personale);
· continuativamente (attraverso l’attività
di monitoraggio, vigilanza, revisione ed aggiornamento);
· ex post (analizzando cause, circostanze che abbiano
portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o
alla commissione del reato).
Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’OdV
sono affidati i seguenti compiti e poteri:
· verificare periodicamente la mappa delle aree a
rischio al fine di garantire l’adeguamento ai mutamenti
dell’attività e/o della struttura aziendale;
· raccogliere, elaborare e conservare le informazioni
rilevanti in ordine al Modello;
· verificare periodicamente l’effettiva applicazione
delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività
a rischio e sulla loro efficacia;
· effettuare periodicamente verifiche su operazioni
o atti specifici posti in essere nell’ambito dei processi
sensibili;
· condurre indagini interne e svolgere attività
ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni
del Modello;
· monitorare l’adeguatezza del sistema disciplinare
previsto per i casi di violazione delle regole definite
dal modello;
· coordinarsi con le altre funzioni aziendali anche
attraverso periodiche riunioni per il migliore monitoraggio
delle attività.
6.
Rapporti fra Due Diligence, O.D.V. e Internal Auditing e
obbligo di controllo ex art 30, comma 4°, D. Lgs n.
81/2008.
Operata
questa premessa, pare opportuno evidenziare le differenze
che intercorrono fra l’attività investigativa
di Due Diligence e l’ attività di Internal
Auditing.
Anzitutto, bisogna sottolineare che la Due Diligence è
un’attività svolta da soggetti terzi, mentre
l’attività di Internal Auditing è svolta
da soggetti interni all’azienda.
Più precisamente, la Due Diligence è svolta
da soggetti che, oltre ad avere una competenza tecnica specifica,
devono possedere nel proprio percorso professionale il senso
dell’investigazione, libero, autonomo e privo di condizionamenti.
Coloro che svolgono attività di Internal Auditing,
invece, essendo parte integrante dell’azienda oggetto
di verifica, sono soliti seguirne le direttive aziendali
e proprio perché dipendenti seguono le politiche
e le direttive della società.
Altra differenza fondamentale è, oltre alla capacità
degli “investigatori” della Due Diligence di
coordinare le proprie indagini con l’Internal Auditing,
anche la capacità di svolgere un’ attività
investigativa simile a quella svolta dalla polizia giudiziaria
e dunque mirata alla raccolta di informazioni e alla valutazione
degli elementi che possano avere la valenza di prova in
sede di processo.
Il “team” dei professionisti della Due Diligence
potrebbe inoltre trovarsi a dover far emergere circostanze
e fatti che possono configurare fattispecie astratte di
reati.
E’ di palmare evidenza pertanto che qualora la Due
Diligence sia svolta da professionisti iscritti ad albi,
tutelati dal segreto professionale, le informazioni acquisite
tutelano anche la società terza, nono solo nei confronti
di terzi ma anche nei confronti dell’autorità.
Tanto premesso pare opportuno soffermarci ad analizzare
attentamente il dettato normativo e la terminologia adottata
dal nostro legislatore.
L’art. 6, comma 1°, lett. b del D.Lgs 231/2001
a proposito dell’attività svolta dall’OdV
parla di “..compito di vigilare sul funzionamento
e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento..”
e aggiunge alla lettera d) che l’efficacia esimente
del Modello sussiste qualora “..non vi e' stata omessa
o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui
alla lettera b)”. Nell’art. 30 del D. Lgs 81/2008
si fa esplicito riferimento a “..un idoneo sistema
di controllo sull’attuazione del medesimo modello..”
Pare dunque che il nostro legislatore abbia voluto operare
una chiara distinzione fra i concetti di “vigilanza”
e di “controllo” e sulle corrispondenti funzioni.
I due termini non sono infatti intersostituibili, perché
mentre la vigilanza è la “causa”, il
controllo è per così dire l’ “effetto”
della medesima. La vigilanza è dunque un’attività
assidua, a scopo di controllo, correzione ed adeguamento
costante “giorno per giorno”, una attività
che viene esercitata per così dire “dall’alto”
come una attenta e “invisibile sorveglianza”,
mentre il controllo è solo il risultato dell’opera
di continua vigilanza espletata in precedenza. Il controllo
attiene alla dimensione operativa dell’intervento,
intendendosi per tale attività un esame attento per
accertare l’esattezza, le regolarità e il buon
funzionamento.
Da una corretta e costante vigilanza nasce la necessità
del controllo.
7. Chi può esercitare la “vigilanza”
e chi il “controllo”?.
E’
lo stesso legislatore ad indicare il soggetto deputato a
svolgere l’attività di vigilanza. L’art.
6 del D.Lgs. 231/2001 indica tale soggetto nell’OdV,
secondo la teoria generale dell’organo di derivazione
tedesca.
Ci si chiede poi chi possa esercitare in modo idoneo il
“controllo”, e in particolare se lo possa esercitare
l’Internal Auditing o se sia necessario delegare questo
compito ad un soggetto terzo.
A nostro modesto avviso, per tutti i motivi sopra esposti,
pare opportuno delegare a un soggetto esterno ai processi
aziendali oggetto di verifica l’attività di
controllo, proprio perché dotato di autonomia, indipendenza,
capacità investigativa e del segreto professionale.
E’ infatti dal “controllo” che emergono
le situazioni di illiceità e le possibili fattispecie
di reato da cui scaturiscono i provvedimenti disciplinari
e sanzionatori che necessitano di un giudizio indipendente
e obiettivo.
Sarebbe certo “innaturale” imporre un controllo
su colleghi appartenenti alla medesima struttura societaria,
soprattutto alla luce del fatto che all’esito di un
controllo positivo può seguire un licenziamento del
soggetto sottopostovi.
Introduciamo a questo punto un esempio.
Poniamo che venga notificata in azienda una richiesta di
informazioni da parte della Polizia Giudiziaria. In tal
caso la richiesta andrà subito trasmessa all’OdV,
proprio in ragione della sua funzione di vigilanza, il quale
potrà a questo punto decidere di operare un controllo
o attraverso una attività di Internal Auditing o
attraverso una Due Diligence (in questo caso “limited”).
Certamente un’attività di Due Diligence
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